Funzione e competenze del Consiglio di Amministrazione - art. 7

  1. Il Consiglio di amministrazione è organo di governo e di programmazione generale dell’Ateneo. Esso sovrintende alla gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Università.
     
  2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
    a) stabilisce i criteri generali e i vincoli finanziari per l’elaborazione del piano strategico pluriennale di Ateneo;
    b) approva, su proposta del Rettore, il piano strategico pluriennale di Ateneo adottato dal Senato accademico;
    c) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, i bilanci preventivi e consuntivi, esercitando la funzione di controllo sull’utilizzo delle risorse disponibili;
    d) valuta, sulla base della relazione annuale del Rettore e tenuto conto della relazione annuale del Nucleo di valutazione e del parere del Consiglio degli Studenti, l’attuazione del piano strategico pluriennale, formulando eventuali indirizzi correttivi;
    e) delibera, su proposta del Senato accademico, l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche;
    f) delibera, su proposta del Senato accademico, in materia di programmazione dell’accesso ai corsi di studio e di contribuzione studentesca;
    g) nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione, i componenti e il Presidente del Nucleo di valutazione;
    h) conferisce l’incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente, e approva gli indirizzi di gestione e organizzazione;
    i) dispone le sanzioni disciplinari superiori alla censura o l’archiviazione dei relativi procedimenti, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina;
    j) esercita in relazione ai Regolamenti le funzioni deliberative o consultive stabilite dall'art. 31.