Funzione e competenze del Senato Accademico - art. 11 Statuto

  1. Il Senato accademico è l’organo di governo scientifico e didattico dell’Ateneo. Collabora con il Rettore nell'azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell’Università, nonché, tenuto conto delle proposte delle singole strutture di Ateneo, nella definizione dei piani scientifici e didattici e nella loro attuazione, nell’allocazione delle risorse e nel reclutamento dei professori e dei ricercatori.
     
  2. In particolare, il Senato accademico:
    a) elabora e adotta, su impulso del Rettore, il piano strategico pluriennale di Ateneo, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle proposte di piano strategico delle strutture accademiche, che recepisce in relazione alla loro qualità scientifica e didattica, e garantendo la coerenza tra obiettivi e risorse disponibili;
    b) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche;
    c) delibera in materia di reclutamento del personale docente e ricercatore;
    d) approva l’offerta formativa e propone annualmente al Consiglio di amministrazione il numero programmato per le immatricolazioni ai corsi di studio, nonché il sistema della contribuzione studentesca;
    e) definisce criteri e modalità di autovalutazione delle attività didattiche e scientifiche delle strutture accademiche;
    f) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico e i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;
    g) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra le strutture accademiche, anche tramite la Consulta dei Direttori;
    h) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi dell’Università;
    i) esercita in relazione ai Regolamenti le funzioni propositive, deliberative o consultive secondo quanto stabilito agli articoli 23 e  31;
    j) approva il Codice etico.
     
  3. Per i fini di cui al comma 2, lett. c), il Senato accademico si avvale del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, che definisce i criteri generali a cui le strutture accademiche e le commissioni preposte devono attenersi nella ricerca e valutazione delle candidature esterne e interne, in particolare ai fini della piena valorizzazione dei profili scientifici riconosciuti a livello internazionale, e ne verifica l'applicazione. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da specifico Regolamento.