Funzioni del Presidente - art. 10 dello Statuto

(art. 10 dello Statuto)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l’Università. 
2. In particolare, il Presidente: 
  • svolge funzioni di iniziativa e di proposta in relazione alle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione riguardanti la programmazione e la gestione amministrativofinanziaria generale dell’Ateneo, nonché di vigilanza sulla loro attuazione; 
  • cura, d’intesa con il Rettore, le iniziative relative agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario; 
  • si adopera, di concerto con il Rettore, per assicurare all'Università le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico di Ateneo; 
  • promuove e cura le relazioni dell’Ateneo con il  contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio; 
  • convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone altresì l’ordine del giorno, formulato d’intesa con il Rettore; 
  • provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettore; 
  • convoca, d’intesa con il Rettore, l’Assemblea pubblica di Ateneo e gli incontri con le espressioni economiche e sociali del territorio. 
3. Il Presidente è sostituito dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.