Funzioni del Presidente - art. 10 dello Statuto
(art. 10 dello Statuto)
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l’Università.
2. In particolare, il Presidente:
- svolge funzioni di iniziativa e di proposta in relazione alle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione riguardanti la programmazione e la gestione amministrativofinanziaria generale dell’Ateneo, nonché di vigilanza sulla loro attuazione;
- cura, d’intesa con il Rettore, le iniziative relative agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario;
- si adopera, di concerto con il Rettore, per assicurare all'Università le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico di Ateneo;
- promuove e cura le relazioni dell’Ateneo con il contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone altresì l’ordine del giorno, formulato d’intesa con il Rettore;
- provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettore;
- convoca, d’intesa con il Rettore, l’Assemblea pubblica di Ateneo e gli incontri con le espressioni economiche e sociali del territorio.
3. Il Presidente è sostituito dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.



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