Funzioni e compiti del Rettore - art. 4 dello Statuto

  1. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università, assicura unità di indirizzo strategico tra gli organi di governo dell’Ateneo e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è il rappresentante legale dell’Università.
     
  2. In particolare, il Rettore:
    a) elabora, congiuntamente al Senato accademico, il piano strategico pluriennale di Ateneo,  e ne cura e coordina l’attuazione dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione;
    b) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
    c) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione gli indirizzi della ricerca scientifica e l’offerta formativa adottati dal Senato accademico;
    d) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo e la sottopone al Consiglio di amministrazione contestualmente al bilancio consuntivo;
    e) individua tre professori di prima fascia quali componenti del Senato accademico;
    f) formula al Consiglio di amministrazione, d’intesa con il Presidente, la proposta per la nomina del Direttore generale;
    g) in caso di necessità e urgenza assume, d’intesa con il Presidente del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
    h) nomina tra i membri del Senato accademico il Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
    i) esercita ogni attribuzione demandatagli, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.
     
  3. Il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non è rinnovabile.