Funzioni del Consiglio degli Studenti - art. 14 Statuto

(art. 14 dello Statuto)
 
1. Il Consiglio degli Studenti è organo di rappresentanza degli studenti.

2. Il Consiglio:

  • esprime parere sulla relazione annuale del Rettore sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo; 
  • elabora un rapporto annuale sullo stato e la qualità dell’attività didattica in Ateneo, acquisite le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche;
  • designa, ove previsti, i rappresentanti degli studenti negli organismi di raccordo e consultivi di Ateneo; 
  • può richiedere agli organi di governo lo svolgimento di indagini conoscitive in tema di didattica, di diritto allo studio e di servizi per gli studenti.

3. Il Consiglio, nominato con decreto rettorale, è composto da:

  • i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico; 
  • quindici membri eletti nel proprio seno, per la  durata di due anni accademici, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture accademiche; 
  • due membri eletti nel proprio seno, per la durata di due anni accademici, dai rappresentanti degli studenti nel Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

4. Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, membro di diritto del Consiglio di amministrazione.

5. Le modalità di elezione e le attività del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio può approvare un proprio regolamento interno, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.