ASSEGNI DI RICERCA ex art. 51, comma 6, legge 449/97
DEFINIZIONE
Ai sensi dell’art. 51 comma 6 della L. 449/97 (legge finanziaria 1998), del D.M. 11/02/1998 e successive modifiche, nell’ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati a programmi di ricerca, l’Università eroga gli "assegni di ricerca" con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità.
DESTINATARI
Dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico – professionale.
DURATA
L’assegno di ricerca ha di norma durata biennale, può avere minor durata (non inferiore a 1 anno) se inserito in progetti di ricerca finanziati su fondi vincolati e di durata temporale fissa. E’ fatta salva la possibilità di rinnovo nei limiti di legge. Il limite massimo di fruizione dell’assegno è di 8 anni ovvero di 5 per chi ha usufruito di una borsa triennale di dottorato di ricerca (e di 4 per chi ha usufruito di una borsa quadriennale di dottorato).
APPROFONDIMENTI
Il MiUR richiede un monitoraggio obbligatorio e permanente sugli assegnisti di ricerca attivati dall’Ateneo: ogni struttura presso cui è attivato un assegno deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Divisione secondo la modulistica allegata.



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