ASSEGNI DI RICERCA ex art. 51, comma 6, legge 449/97

Programma: 
Assegni di ricerca
Scadenza: 
bando sempre aperto
Area CUN: 
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche
Area CUN: 
Area 02 - Scienze fisiche
Area CUN: 
Area 03 - Scienze chimiche
Area CUN: 
Area 04 - Scienze della terra
Area CUN: 
Area 05 - Scienze biologiche
Area CUN: 
Area 06 - Scienze mediche
Area CUN: 
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
Area CUN: 
Area 08 - Ingegneria civile ed architettura
Area CUN: 
Area 09 - Ingegneria industriale e dell informazione
Area CUN: 
Area 10 - Scienze dell antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Area CUN: 
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area CUN: 
Area 12 - Scienze giuridiche
Area CUN: 
Area 13 - Scienze economiche e statistiche
Area CUN: 
Area 14 - Scienze politiche e sociali

DEFINIZIONE

Ai sensi dell’art. 51 comma 6 della L. 449/97 (legge finanziaria 1998), del D.M. 11/02/1998 e successive modifiche, nell’ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati a programmi di ricerca, l’Università eroga gli "assegni di ricerca" con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità.

DESTINATARI

Dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico – professionale.

DURATA

L’assegno di ricerca ha di norma durata biennale, può avere minor durata (non inferiore a 1 anno) se inserito in progetti di ricerca finanziati su fondi vincolati e di durata temporale fissa. E’ fatta salva la possibilità di rinnovo nei limiti di legge. Il limite massimo di fruizione dell’assegno è di 8 anni ovvero di 5 per chi ha usufruito di una borsa triennale di dottorato di ricerca (e di 4 per chi ha usufruito di una borsa quadriennale di dottorato).

APPROFONDIMENTI

Il MiUR richiede un monitoraggio obbligatorio e permanente sugli assegnisti di ricerca attivati dall’Ateneo: ogni struttura presso cui è attivato un assegno deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Divisione secondo la modulistica allegata.