In questa sezione vengono fornite indicazioni e modalità operative ai fini dell'esercizio del diritto di accesso nei confronti dell’Università di Trento, indicazioni che sono contenute e disciplinate dalla seguente normativa:

  • Il Regolamento sull’accesso ai documenti ed ai dati dell’Ateneo, emanato il 9 agosto 2018, disponibile nella relativa sezione in fondo alla pagina;
  • la l. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  • il D.P.R. 184/2006, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
  • il D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Sono previste tre diverse tipologie di accesso agli atti:

  • "accesso documentale": può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ed è disciplinato dalla l. 241/1990;
  • "accesso civico semplice": può essere esercitato per richiedere che siano pubblicati online i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’Università abbia omesso di pubblicare ai sensi del d.lgs 33/2013;
  • "accesso generalizzato": può essere esercitato per acquisire dati, documenti ed informazioni in possesso dell’Università, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

L’accesso documentale, previsto dal capo V della l. 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 22 e ss.) e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n.184, riguarda il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti dalla pubblica amministrazione.  

L’accesso documentale può essere richiesto in via informale (se non vi sono controinteressati, non vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente e sia possibile un accoglimento immediato della richiesta) o in via formale compilando e presentando il modulo sottostante e allegando il documento di riconoscimento.

L’accesso può essere richiesto da chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso. Per questo motivo la richiesta deve contenere l’indicazione dell’interesse a visionare o estrarre copia del documento. L’amministrazione valuterà, sulla base della motivazione indicata se il richiedente presenta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione del documento.  Il richiedente deve indicare i documenti ai quali è interessato. L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato soltanto all’eventuale rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. L’Ateneo non è tenuto a produrre documenti che non siano già in suo possesso al momento della richiesta. L’accesso si esercita secondo limiti e i criteri stabiliti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, D.P.R. 12 aprile 2006, n.184 e dal Regolamento sull’Accesso ai Documenti ed ai dati dell’Ateneo (consultabile nell’apposita sezione sottostante).

La richiesta di accesso è presentata tramite:

  • posta ordinaria all’indirizzo dell’Ufficio competente oppure all’indirizzo: Università di Trento, Via Calepina 14, 38122 Trento
  • posta elettronica all’indirizzo email dell’Ufficio competente, oppure all’indirizzo: ateneo [at] unitn.it
  • posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ateneo [at] pec.unitn.it

Ulteriori informazioni sulle modalità con cui contattare l’Ateneo sono consultabili alla pagina Contatta l’Ateneo (o in alternativa alle pagine Organizzazione ed Articolazione degli uffici).

L’Ufficio competente che detiene i documenti, informazioni e/o dati oggetto della richiesta di accesso provvede a valutarne la completezza, correttezza e fondatezza comunicando al richiedente il diniego parziale o totale o l’accoglimento della richiesta entro 30 giorni, fatti salvi gli obblighi di comunicazione e l’eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte di eventuali controinteressati alla richiesta di accesso (in questo caso sono concessi all’interessato 10 giorni per presentare eventuale opposizione).

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa entro 30 giorni ai sensi dell’art. 25 della l. 7 agosto 1990, n. 241.

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L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 co. 2 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

La richiesta di accesso civico generalizzato non richiede motivazione, identifica i documenti e/o dati richiesti ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione degli stessi su supporti materiali. L’Ateneo non è tenuto a produrre documenti, informazioni e/o dati che non siano già in suo possesso al momento della richiesta.

La richiesta di accesso civico generalizzato è presentata all’Ufficio competente che detiene i documenti e/o dati oggetto della richiesta utilizzando preferibilmente la modalità online.

In alternativa, è possibile utilizzare il modulo sottostante, allegando il documento di riconoscimento ed inviarli tramite:

  • posta ordinaria all’indirizzo dell’Ufficio competente oppure all’indirizzo: Università di Trento, Via Calepina 14, 38122 Trento
  • posta elettronica all’indirizzo email dell’Ufficio competente, oppure all’indirizzo ateneo [at] unitn.it
  • posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ateneo [at] pec.unitn.it

Ulteriori informazioni sulle modalità con cui contattare l’Ateneo sono consultabili alla pagina Contatta l’Ateneo (o in alternativa alle pagine Organizzazione ed Articolazione degli uffici)

L’Ufficio competente che detiene i documenti, informazioni e/o dati oggetto della richiesta di accesso provvede a valutarne la completezza, correttezza e fondatezza comunicando al richiedente il diniego parziale o totale o l’accoglimento della richiesta entro 30 giorni, fatti salvi gli obblighi di comunicazione e l’eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte di eventuali controinteressati alla richiesta di accesso (in questo caso sono concessi all’interessato 10 giorni per presentare eventuale opposizione).

Nei casi di diniego totale o parziale, ritardo o mancata risposta da parte dell’Ufficio competente, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione Corruzione alla mail responsabile.anticorruzione [at] unitn.it che risponde con provvedimento motivato entro 20 giorni.

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L’accesso civico semplice, introdotto dall'art. 5 co. 1 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non richiede motivazione e deve identificare il più precisamente possibile i dati, le informazioni o i documenti di cui si richiede la pubblicazione ed è ammissibile nei soli casi di omessa pubblicazione online di atti, documenti e informazioni previsti da obblighi di legge.

La richiesta di accesso civico semplice è presentata alla Responsabile della Trasparenza dell’Università di Trento (indirizzo email: responsabile.trasparenza [at] unitn.it) utilizzando preferibilmente la modalità online.

In alternativa, è possibile utilizzare il modulo sottostante, allegando il documento di riconoscimento ed inviarli tramite:

  • posta ordinaria all’indirizzo: Università di Trento, Responsabile Trasparenza, Via Calepina 14, 38122 Trento
  • posta elettronica all’indirizzo email: responsabile.trasparenza [at] unitn.it oppure ateneo [at] unitn.it
  • posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ateneo [at] pec.unitn.it

La Responsabile Trasparenza ricevuta la richiesta, ne valuta la correttezza, completezza e fondatezza, e provvede, tramite l’Ufficio competente che detiene i documenti, informazioni e/o dati oggetto della richiesta di accesso, alla loro pubblicazione entro 30 giorni e alla contestuale comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale (URL) al quale sono stati pubblicati.

Nei casi di diniego, ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile Trasparenza, il richiedente può ricorrere, quale Titolare del potere sostitutivo, al Direttore Generale direzione.generale [at] unitn.it.

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Registro accessi civici

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Archivio
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