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UniTrento applica due sistemi di tassazione in accordo con le leggi nazionali e le leggi della Provincia Autonoma di Trento.

Un sistema di tassazione si basa sull’indicatore ISEE e riguarda le persone che sono considerate italiane, europee o in condizioni simili, cioè “parificate”: 

  • il secondo sistema di tassazione riguarda le persone che sono considerate “non europee residenti all’estero” (in breve “non-UE”) e si basa sul punteggio ottenuto al termine del processo di ammissione per il primo anno accademico. Per gli anni successivi, viene verificato il rendimento di ciascun anno accademico. È un sistema basato sul merito e non sulla condizione economica, quindi l’importo delle tasse può variare di anno in anno per ciascun studente;
     
  • i due metodi di tassazione non sono mai intercambiabili: se una persona si è immatricolata come “non-UE residente all’estero”, anche se una volta arrivata in Italia cambia la propria residenza, resta sottoposta al metodo di tassazione per “non UE residenti all’estero” per l’intera durata del corso di studio a cui si è iscritta.  
  • cittadinanza italiana, o doppia cittadinanza italiana e di un altro paese;
  • cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, o doppia cittadinanza italiana e di un paese dell'UE;
  • cittadinanza di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano;
  • cittadinanza di un paese che non appartiene alle precedenti (di seguito “non-UE”) ma sono in possesso di residenza in Italia e di una delle seguenti tipologie di permesso di soggiorno che deve essere posseduto dal momento della candidatura e rinnovabile fino al conseguimento del titolo di laurea magistrale:
    • studio;
    • soggiornante di lungo periodo;
    • lavoro subordinato o autonomo;
    • motivi familiari;
    • asilo politico;
    • protezione sussidiaria;
    • motivi religiosi;
    • per motivi legati al riconoscimento o revoca dello status di rifugiato, secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
  • cittadinanza che non appartiene alle precedenti (non-UE) ma hanno residenza in Italia e un titolo di scuola superiore conseguito in Italia.
  • cittadinanza di Paesi non appartenenti all’Unione europea e non sono residenti in Italia;
  • cittadinanza di Paesi non appartenenti all’Unione europea con permesso di soggiorno per studio in Italia e senza residenza in Italia;
  • cittadinanza di Paesi non appartenenti all’Unione europea con permesso di protezione temporanea, senza residenza in Italia e che non hanno conseguito un titolo di scuola superiore in Italia. Nel caso in cui sia invece stato conseguito un titolo di scuola superiore in Italia, e la residenza sia in Italia, tali candidati rientrano nella categoria “candidati europei ed equiparati” e devono quindi seguire le istruzioni riservate a tale categoria nel bando di ammissione. 
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