Presentazione

 

Monetizzare l’incommensurabile: il danno non patrimoniale non biologico

In Italia il danno non patrimoniale vive una nuova stagione problematica dopo le sentenze della Cassazione del novembre 2008 che hanno messo un punto fermo sulle condizioni della sua risarcibilità. Ormai saldamente agganciata alla teorica della violazione dei diritti inviolabili costituzionalmente protetti, la risarcibilità del danno non patrimoniale prospetta oggi l’opportunità di avviare una nuova stagione di riflessione sugli antichi problemi posti dalla quantificazione di questa voce di danno.

Essenziale a questo proposito è riflettere sulla nozione di commensurabilità, muovendo dalla consapevolezza che il trasferimento di una somma di danaro a titolo di danno non patrimoniale, quando risponde ad una lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona, trova nella valutazione medico-legale un parametro di commisurazione affidante e comunemente accettato.

Il problema vive in tutt’altra luce quando, in presenza della violazione di un diritto inviolabile di rango costituzionale diverso dal diritto alla salute, si tratta di "monetizzare l’incommensurabile" e la liquidazione del danno non patrimoniale assume le vesti di un trasferimento di ricchezza sfornito di indici oggettivi a cui agganciare la coerenza e la razionalità della commisurazione operata.

Il discorso, allora, finisce inevitabilmente per incrociare le finalità che l’interprete riconnette al risarcimento del danno non patrimoniale incommensurabile e, in ultima analisi, la stessa operatività rimediale della responsabilità civile. Durante il seminario saranno discusse e analizzate criticamente alcune proposte ricostruttive da sottoporre al dibattito giurisprudenziale, facendo tesoro di una riflessione multidisciplinare nel corso della quale avranno modo di emergere suggestioni rivenienti dalla comparazione giuridica, dall’analisi economica del diritto e dalle scienze cognitive.

 

Amianto e responsabilità civile: indicazioni dal diritto comparato

Il contenzioso per il risarcimento dei danni determinati dall'esposizione ad amianto è un fenomeno che interessa tutti i paesi industrializzati. In Italia, la minaccia silenziosa per la salute umana posta dalle fibre di una sostanza massivamente impiegata fino a qualche lustro fa nell'edilizia residenziale e industriale è suscettibile di tradursi in un vortice di azioni risarcitorie. Che germoglierebbero presso ogni ufficio giudiziario della penisola se alcune cause pilota attualmente in corso daranno una risposta affermativa al seguente interrogativo:  può un soggetto illecitamente esposto ad una sostanza tossica — ma non (ancora) affetto da patologie sintomatiche — ottenere dal responsabile un risarcimento del danno per le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del rischio al quale egli è così sottoposto? All'indomani di una sentenza della Corte di Cassazione francese che ha dato una risposta positiva a questo interrogativo, e traendo indicazioni da altre esperienze straniere che da tempo si confrontano con il problema, il seminario si propone di mettere la conoscenza comparatistica al servizio della riflessione che attende i giudici municipali, valutando anche in che misura la responsabilità civile possa rivelarsi uno strumento appropriato per gestire l'allocazione dei costi sociali determinati dall'impiego dell'amianto nelle nostre società.