Conseguimento del titolo
Entro la fine dell’ultimo anno di corso il dottorando deve presentare al Collegio dei Docenti domanda di ammissione all’esame finale.
All’atto della presentazione della domanda di ammissione all’esame finale, i dottorandi che non abbiano pubblicato articoli su riviste internazionali sui temi di ricerca della tesi di dottorato, dovranno presentare, oltre alla relazione sull’attività svolta, un riassunto scritto della tesi.
Il Collegio dei Docenti, tenuto conto del parere del tutor e delle relazioni sull’attività svolta presentate dal tutor e dal dottorando stesso, esprime un giudizio sul valore scientifico dei risultati conseguiti e, in caso di valutazione positiva, individua due o più referees in conformità all’art. 31 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
In caso di valutazione positiva della tesi di dottorato da parte dei referees ed entro un mese dall’acquisizione del loro giudizio analitico, il Collegio dei Docenti designa i componenti della Commissione per l’esame finale secondo quanto prescritto dall’art. 32 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
L’esame finale si svolge secondo quanto prescritto dall’art. 33 e art. 34 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca e dalle linee guida decise dal Collegio dei Docenti e comunicate ai membri della commissione per l’esame finale.
Nel caso di candidati inseriti in specifici accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale (es. cotutele), la Commissione per l’esame finale, le modalità di svolgimento dell’esame finale e il conseguimento del titolo sono definiti secondo quanto previsto negli accordi stessi.