Febbraio 2021

Quesito: Un* studente/ssa ha segnalato direttamente al Rettore come il comportamento di qualcuno tra i/le rappresentanti degli studenti e delle studentesse abbia prodotto nei suoi confronti “una violazione … in primis del Codice Etico, del Codice d’onore degli studenti e della Carta dei diritti e doveri degli studenti”, avanzando una richiesta formale di avviare un procedimento secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Regolamento degli studenti, con l’obiettivo primario e generale della tutela della privacy.

Parere: La Commissione ha innanzitutto ricordato come il Codice d’onore degli studenti, emanato con D.R. n. 416 del 13 giugno 2016, preveda specificatamente che lo studente possa rivolgersi al Garante degli studenti sia per incentivare i comportamenti conformi al presente Codice d’onore e al Codice Etico, sia per evitare si manifestino condotte sanzionabili dal Codice d’onore degli studenti dell’Università degli Studi di Trento. Inoltre, il Regolamento degli studenti, Emanato con D.R. n. 416 del 13 giugno 2016, definisce i compiti del Garante degli studenti e del relativo procedimento disciplinare, tra cui l’esame delle segnalazioni degli studenti pervenute in qualsiasi forma, scritta o verbale, purché non anonime. Svolta l’istruttoria, qualora il Garante ne ravvisi violazioni del Codice d’onore degli studenti, del Codice Etico e dei regolamenti dell’Università, trasmette la sua valutazione all’Organo competente ai sensi del presente Regolamento. 

Ciò premesso, la Commissione per l’attuazione del Codice Etico ha richiamato quanto espresso in un proprio parere al Senato Accademico dell’aprile 2017, nel quale suggeriva siano “… promosse azioni volte alla maggiore conoscenza del ruolo del Garante degli studenti, figura a cui tutti gli studenti possano rivolgersi con serenità per un confronto e aiuto il più possibile tempestivo in analoghe future situazioni”.

In conclusione, preso atto della nota del Magnifico Rettore del 22/02/2021 inviata a tutti/e i/le Rappresentanti degli studenti e delle studentesse d’Ateneo - nella quale  viene rammentata l'importanza di rispettare i principi e le norme sulla protezione dei dati personali descrivendo puntualmente le istruzioni a cui tutti i rappresentanti devono attenersi per il trattamento dei dati personali di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento del loro mandato – la Commissione per l’attuazione del Codice Etico ha ritenuto sia stato adeguatamente raggiunto l’obbiettivo primario che lo/a studente/ssa stess* si era post* con la propria segnalazione.

Febbraio - Giugno 2021 

Quesito: Il Magnifico Rettore ha chiesto alla Commissione di esaminare la segnalazione ricevuta da parte di un* studente/ssa circa il  comportamento di un* componente di una commissione di esame che lo/a avrebbe tacciato/a pubblicamente nel corso della discussione orale via Zoom di aver copiato il proprio elaborato; dopo questo fatto, lo/a studente/ssa, intimorito/a e imbarazzato/a, non è riuscito/a a confutare quanto contestatogli e ha ottenuto a suo parere una “votazione probabilmente inferiore rispetto a quanto meritassero i suoi lavori”. Il caso è stato recepito dalla Commissione alla fine del mandato ed è quindi stato trasmesso alla nuova Commissione nominata il 19 aprile 2021, che a sua volta l’ha preso in carico.

Parere: la Commissione in carica ha recepito la raccomandazione formulata dalla precedente Commissione la quale, nel trasmettere gli atti del caso, ha richiamato l’importanza del ruolo del Garante degli studenti quale interlocutore privilegiato per questo genere di segnalazioni. In seguito alle audizioni, la Commissione ha rilevato una certa concordanza rispetto ad alcuni fatti e alla loro interpretazione, che porta a far ritenere che gli elementi di tensione nella interlocuzione tra gli interessati, pur accertati e forse acuiti dalle modalità di comunicazione a distanza, non sono stati tuttavia determinati da atteggiamenti preconcetti o intenzionali da parte del/la docente, né tantomeno offensivi o lesivi della dignità della persona; 

ciò considerato, la Commissione 

  • non ravvisa le condizioni minime di gravità, di intenzionalità, di evidenza e di ineluttabilità che possano determinare la violazione di quanto previsto dall’art. 6 del Codice etico in materia di rispetto della persona e non ritiene quindi che si debba procedere ulteriormente ai sensi dell’art. 18 del Codice etico;
  •  ritiene tuttavia che la situazione di disagio segnalata debba essere riconosciuta in tutta la sua rilevanza e che l’Ateneo debba mettere in atto idonee misure volte ad evitare che nella relazione tra docente e studente si possano creare le condizioni perché quest’ultimo, anche al di là di una precisa intenzione del docente, possa trovarsi in difficoltà per le modalità con cui sono scanditi i diversi passaggi dell’attività didattica, soprattutto quando questa si esprime in interventi di valutazione e giudizio. Ciò a maggior ragione se tale attività si svolge a distanza, con modalità in cui la relazione tra studente e docente è meno immediata e può dare luogo a percezioni difformi e addirittura contrastanti rispetto agli effetti della comunicazione in un contesto pubblico.