Aprile 2017

Situazione segnalata: un neo laureato rappresenta una presunta violazione del codice etico da parte di un Docente in riferimento a quanto previsto dal Codice all’articolo 5, punto 4, “Qualità dei servizi. Nello svolgimento dei propri compiti gli universitari devono rispondere alle richieste e alle esigenze espresse da altri interlocutori dell’Ateneo, fornendo servizi di qualità nel tempo previsto o, comunque, in un tempo ragionevole.”

Parere: dall’analisi della documentazione e scambi di email originali la Commissione non ritiene emergano violazioni del Codice da parte del Docente e si possa quindi procedere all’archiviazione del caso senza ulteriori approfondimenti o audizioni.

Raccomandazioni: devono essere promosse azioni volte alla maggiore conoscenza del ruolo del Garante degli studenti, figura a cui tutti gli studenti possano rivolgersi con serenità per un confronto e aiuto il più possibile tempestivo in analoghe future situazioni.

Luglio 2017

Situazione segnalata: alla luce della conclusione di un procedimento disciplinare nei confronti di un tecnico di Dipartimento, si chiede di valutare 1) la rilevanza sul piano etico dei comportamenti sanzionati 2) la richiesta presentata dal dipendente di poter partecipare alle selezioni per lo svolgimento di attività di docenza integrativa prevista nel corso del 2018.

Parere: La Commissione ritiene che il procedimento disciplinare e la relativa sanzione assolva già quanto previsto dall’art. 18, commi 5-7, del Codice Etico; per quanto riguarda l’attività di docenza integrativa del dipendente, non si intravvedono ulteriori sanzioni attribuibili al Codice Etico dal momento del suo reintegro in servizio, mentre è necessario rifarsi alle condizioni del Bando per la verifica di eventuali specifiche clausole di esclusione al momento della domanda.

Raccomandazioni: È stata richiamata l’esigenza di riprendere in esame le procedure previste all’art. 18 del Codice Etico d’Ateneo ai fini di razionalizzare i flussi della comunicazione tra i diversi attori.

Ottobre 2017

Quesito del Senato Accademico: l’esistenza di una relazione sentimentale tra un docente dell’Ateneo e uno studente maggiorenne iscritto al corso di laurea in cui il primo insegna può costituire, e a quali condizioni e in riferimento a quali comportamenti, una violazione dei principi e delle indicazioni del Codice Etico?

Parere: l’esistenza di una relazione sentimentale tra un docente dell’Ateneo e uno studente maggiorenne iscritto al corso di laurea in cui il primo insegna non costituisce di per sé una violazione dei principi del Codice etico. Finché non si verificano comportamenti che concretamente possano dar adito a dubbi – per esempio qualora al momento dell’esame il comportamento del docente nei confronti dello studente con cui ha la relazione fosse evidentemente orientato in suo favore, violando così il principio di imparzialità – non c’è materia per la Commissione per esprimere un giudizio. Non è possibile infatti pronunciarsi sulle possibili ed eventuali violazioni del Codice Etico derivanti dalla relazione in oggetto, finché esse non si sono verificate.