Iter di protezione della proprietà intellettuale
Di seguito vengono descritte, in modo schematico, le fasi e gli aspetti più rilevanti dell’iter di protezione della proprietà intellettuale previste dal Regolamento in materia di proprietà intellettuale:
1. Technology disclosure
Il Responsabile Scientifico del Ricercatore che ha realizzato un Bene Immateriale che potenzialmente può essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, ne deve dare comunicazione alla Divisione Valorizzazione e Impatto della Ricerca dell’Ateneo mediante invio del modulo “Descrizione dell’Invenzione”, oppure del modulo “Software Disclosure form”opportunamente sottoscritto.
Modulistica:
La Divisione effettuerà una verifica sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e sulla possibilità di approntare misure di tutela.
La titolarità dei Beni Immateriali può essere in capo al Ricercatore, all’Ateneo o al soggetto finanziatore, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o dal contratto che disciplina il rapporto tra il Ricercatore stesso e l’Ateneo.
Se i diritti di proprietà intellettuale spettano all’Ateneo, la Divisione può valutarne la valorizzazione nell’interesse dell’Ateneo e del Ricercatore. Se spettano al Ricercatore, il Ricercatore potrà procedere autonomamente alla protezione garantendo all’Ateneo i diritti patrimoniali previsti dall’art. 65, co. 2 C.P.I. e dall’art.16 co.2 Regolamento, oppure potrà proporre la cessione dei diritti di proprietà intellettuale all’Ateneo.
2. Proposta di cessione dei diritti di proprietà intellettuale (“Proposta di cessione”)
Su base volontaria, il Responsabile Scientifico, a nome di tutti i Ricercatori coinvolti nella realizzazione del Bene Immateriale che non abbiano già trasferito i diritti di proprietà intellettuale, può propone all’Ateneo il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale a loro spettanti mediante invio alla Divisione del modulo “Proposta di cessione” opportunamente sottoscritto.
Modulistica:
3. Commissione in materia di diritti di proprietà intellettuale
L’Ateneo ha la facoltà, ma non l’obbligo, di accettare la Proposta di cessione.
La Commissione ha il compito decidere in merito alle proposte di cessione dei Beni Immateriali di titolarità dei Ricercatori pervenute tramite apposito modulo “Proposta di Cessione”.
4. Stipula del Contratto di cessione e deposito della domanda di protezione
Qualora la Commissione decida di accettare la Proposta di cessione, la Divisione sottopone al Ricercatore un idoneo “Contratto di cessione” che dovrà essere opportunamente sottoscritto prima del deposito della domanda di protezione.
Modulistica:
5. Valorizzazione della proprietà intellettuale ed eventuale ripartizione dei proventi
A seguito della stipula del Contratto di cessione, l’Ateneo assume, in collaborazione con il Responsabile Scientifico del Ricercatore, le iniziative valutate più idonee per la valorizzazione del Bene Immateriale, nel rispetto del principio generale di concorsualità.
La ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione avviene secondo i principi dettati all’art 16 co.1 del Regolamento:
- il 50% dei proventi al Ricercatore [Nota: nel caso di più Ricercatori, la percentuale viene suddivisa proporzionalmente al contributo effettivamente portato alla ricerca, e comunque pari a quanto da ciascuno dichiarato e sottoscritto nel Contratto di cessione, oppure, in difetto, in parti uguali];
- il 20% dei proventi alla Struttura coinvolta nella ricerca;
- il 30% dei proventi all’ Amministrazione centrale.
Le suddette percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall’Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale.
Approfondimenti:
Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale
I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati da un Ricercatore nell’ambito dell’Attività di Ricerca spettano all’Ateneo o al Ricercatore che ne sia autore, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o dal contratto che disciplina il rapporto tra il Ricercatore stesso e l’Ateneo.
In particolare, i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano all’Ateneo:
- quando l’Attività di Ricerca da cui deriva l’invenzione brevettabile:
- sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati (salvo diversamente stabilito nel contratto con il soggetto finanziatore); o
- sia realizzata nell’ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’Ateneo (salvo diversamente stabilito nel contratto con il soggetto finanziatore), secondo quanto previsto dal Codice della proprietà industriale.
- quando la creazione di un software o di una banca dati è il risultato dello svolgimento delle mansioni del Ricercatore appartenente al personale dipendente dell’Ateneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore. In ogni caso, al Ricercatore spetta l’inalienabile diritto morale ad essere riconosciuto autore del Bene Immateriale realizzato.
Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua struttura
Se il Bene Immateriale viene conseguito nell’ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l’Ateneo e che siano finanziati da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall’Ateneo, il relativo regime giuridico ed economico è stabilito dal contratto di ricerca, che deve disciplinare il caso in cui dall’esecuzione delle attività scaturiscano risultati sfruttabili commercialmente e/o industrialmente.
Prima dell’inizio dell’attività di ricerca, il Responsabile Scientifico ha cura di assicurare che i Ricercatori coinvolti nella Ricerca abbiano accettato per iscritto l’applicazione delle norme del presente Regolamento e trasferito i Diritti di Proprietà Intellettuale a favore dell’Ateneo, prendendo opportunamente contatto con la Divisione Valorizzazione e Impatto della Ricerca.
Nota: il Responsabile Scientifico deve altresì preventivamente acquisire le dichiarazioni opportunamente predisposte e sottoscritte da ogni Ricercatore che venga destinato successivamente alla medesima ricerca.
Se l’Attività di ricerca prevede la partecipazione di dipendenti o collaboratori di qualsiasi tipo di altre Istituzioni o imprese, il Responsabile Scientifico deve assicurarsi che con l’ente di appartenenza sia raggiunto un accordo preventivo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti dai dipendenti o collaboratori. Se la titolarità dei risultati spetta ad UniTrento, il Responsabile Scientifico provvede agli adempimenti di cui sopra.
Dottorandi, assegnisti, personale docente e ricercatore e proprietà intellettuale
Dottorandi/e e diritti di proprietà intellettuale
Il/La dottorando/a è titolare di diritti di proprietà intellettuale sia sulle invenzioni brevettabili che sulle opere protette dal diritto d’autore, incluso il software, eccetto quando nell’Attività di Ricerca siano coinvolti finanziamenti di enti terzi, come contratti conto terzi, finanziamenti nazionali, europei o internazionali.
Vista la natura collaborativa della ricerca i diritti di proprietà intellettuale sono spesso condivisi con altri Ricercatori ed enti ed è quindi essenziale fare un’attenta analisi sulla titolarità dei diritti.
Il/La dottorando/a interessato/a a proteggere il Bene Immateriale realizzato deve accertarsi che non sia stata effettuata alcuna divulgazione pubblica prima della presentazione della domanda di protezione.
Nel caso in cui la protezione avvenga in corrispondenza dell'esame finale, il dottorando può proporre ai valutatori la sottoscrizione di un accordo di confidenzialità prima dell'invio della tesi.
L'esame finale costituisce divulgazione ed è quindi consigliabile completare la procedura di deposito prima che questo avvenga.
Assegnisti e diritti di proprietà intellettuale
L'assegnista stipula con l'Ateneo un contratto di ricerca che normalmente regola anche la proprietà dei risultati derivanti dall’Attività di Ricerca.
Di norma, gli assegnisti trasferiscono all’Ateneo i diritti di proprietà intellettuale connessi al progetto di ricerca.
È importante verificare volta per volta la clausola sottoscritta nel contratto.
Personale docente e ricercatore e diritti di proprietà intellettuale
Secondo l’art.65 del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs n.30/2005 e ss. mm. ii.), il personale docente e ricercatore è titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ad invenzioni brevettabili, a meno che nella ricerca siano coinvolti finanziamenti di parte terza, come contratti conto terzi, finanziamenti nazionali, europei o internazionali.
Ai sensi dell’art.12-bis della Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941 e ss. mm. ii.), in virtù del rapporto di dipendenza con l’Ateneo, il personale docente e ricercatore non è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulle opere protette dal diritto d’autore, come il software e le banche dati. Tali diritti spettano all’Ateneo, fatto salvo il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera.
Nota bene: prima di procedere in autonomia con la protezione del Bene Immateriale realizzato (invenzione, software, etc) o con la sua cessione a terzi, anche nel caso tale cessione avvenga nell’ambito di contratti di collaborazione o conto terzi, il Ricercatore, tramite il Responsabile Scientifico del gruppo di ricerca o del progetto, deve prendere contatto con la Divisione Valorizzazione e Impatto della Ricerca dell’Ateneo e comunicare il Bene Immateriale realizzato mediante invio di apposito modulo sottoscritto (“Descrizione dell’Invenzione”) per consentire alla Divisione di effettuare le preliminari verifiche sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e valutare le possibili misure di tutela della proprietà intellettuale.
Quando un Ricercatore procede autonomamente, anche tramite l'intervento di soggetti terzi, alla protezione e valorizzazione di un Bene Immateriale di cui è titolare, è tenuto a corrispondere il 30% dei proventi all’ Ateneo (art.16 co.3 del Regolamento). La percentuale si intende al netto delle spese sostenute dal Ricercatore per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale.
Questa previsione non si applica nel caso in cui il Bene Immateriale sia costituito da un software, o una banca dati, salvo diverso accordo tra il Ricercatore e l’Ateneo