Iter di protezione della proprietà intellettuale
Di seguito vengono descritte, in modo schematico, le fasi e gli aspetti più rilevanti dell’iter di protezione della proprietà intellettuale previste dal Regolamento in materia di proprietà intellettuale:
1. Technology disclosure
Il Ricercatore o la Ricercatrice che ha realizzato un Bene Immateriale che potenzialmente può essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, ne deve dare comunicazione alla Divisione Valorizzazione e Impatto della Ricerca dell’Ateneo mediante invio del modulo “Descrizione dell’Invenzione” completo e sottoscritto, preservando la novità dell'invenzione oppure del modulo “Software Disclosure form” opportunamente sottoscritto.
Modulistica:
Per la modulistica si prega di fare riferimento alla pagina dedicata in Service Desk.
La Divisione effettuerà una verifica sugli aspetti connessi alla proprietà intellettuale e sulla possibilità di approntare misure di tutela.
2. Commissione in materia di diritti di proprietà intellettuale
La Commissione ha il compito di decidere in merito al deposito della domanda di brevetto in relazione all'invenzione presentata dal Ricercatore o dalla Ricercatrice, di titolarità dell'Ateneo.
3. Valorizzazione della proprietà intellettuale ed eventuale ripartizione dei proventi
L’Ateneo assume, in collaborazione con il Ricercatore o la Ricercatrice, le iniziative valutate più idonee per la valorizzazione del Bene Immateriale, nel rispetto del principio generale di concorsualità.
La ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione avviene secondo i principi dettati all’art 14 co.1 del Regolamento:
- il 50% dei proventi al Ricercatore o alla Ricercatrice [Nota: nel caso di più Ricercatori/Ricercatrici, la percentuale viene suddivisa proporzionalmente al contributo effettivamente portato alla ricerca, e comunque pari a quanto da ciascuno dichiarato nell’apposito modulo, oppure, in difetto, in parti uguali];
- il 20% dei proventi alla Struttura coinvolta nella ricerca;
- il 30% dei proventi all’ Amministrazione centrale.
Le suddette percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall’Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale.
In caso di licenza o cessione dei diritti di proprietà intellettuale dell’Ateneo ad un’iniziativa imprenditoriale, accreditata o non accreditata dall’Ateneo, il/la socio/a e/o l’amministratore/trice e/o il/la dirigente della società che risulti inventore/inventrice o autore/autrice della proprietà intellettuale ceduta o concessa in licenza non accede alle ripartizioni operate dall’Ateneo sui proventi derivanti dalla valorizzazione (Art. 8 del Regolamento).