Il Decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014, “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 marzo 2014, impone l'obbligo d'istituzione di un “Organismo preposto al benessere degli animali” (O.P.B.A.) presso i soggetti che pongono in essere uno stabilimento in cui vengono utilizzati animali ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici/educativi.

L’O.P.B.A. istituito presso l’Università degli Studi di Trento è composto dai Responsabili del benessere animale, i medici veterinari responsabili degli stabulari, un componente scientifico, esperto di sperimentazione animale, un esperto di bioetica, un esperto di biostatistica e il delegato del Rettore.

L’O.P.B.A. svolge le funzioni indicate all'art. 26 del D.Lgs. n. 26/2014. In particolare l’O.P.B.A. ha il compito di esprimere parere tecnico-scientifico ed etico, motivato sui progetti di ricerca che utilizzano animali a fini scientifici e sulle eventuali successive modificazioni. Ai sensi del citato art. 26, ai fini del rilascio del parere di cui sopra, l'Organismo preposto al benessere degli animali valuta:

  • la corretta applicazione del D.lgs. n. 26/2014;
  • la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
  • gli obblighi derivanti dalle normative europee e  internazionali farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei  farmaci  e  i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
  • la possibilità di sostituire una o più  procedure  con  metodi alternativi;
  • l'adeguata formazione e la congruità  dei  ruoli  professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
  • la valutazione del danno/beneficio. 

Salvo il silenzio-assenso previsto dall’art. 33 D. Lgs. n. 26/2014 negli specifici casi di progetti che non contemplino l’utilizzo di primati non umani necessari per soddisfare requisiti regolatori con metodi prestabiliti e procedure classificate come "non risveglio", "lievi" o "moderate", i progetti di ricerca che richiedono l’uso di animali possono essere svolti solo dopo aver ottenuto autorizzazione ministeriale, che verrà adottata entro il termine previsto dal comma 7 art. 31 del medesimo decreto (40 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda).

Richiesta di parere

Tutte le ricerche che prevedono la sperimentazione con gli animali sono sottoposte al parere dell’O.P.B.A.
Per sottoporre un progetto di ricerca all’O.P.B.A., al fine di ottenere il parere necessario per attivare la sperimentazione, il Responsabile del progetto è tenuto a rispettare le regole procedurali adottate dall’O.P.B.A. e a utilizzare la modulistica conforme a quanto richiesto dal D.lgs. n. 26/2014 e dalla nota informativa del MS riportante le indicazioni operative per l’adempimento di quanto previsto dal Regolamento 2019/1010/UE e dalla Decisione (UE) 2020/569.

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Normativa
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Linee guida ministeriali e modulistica Ministero
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Modello richiesta parere e allegati
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