Autocertificazione dell’abilitazione
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) attestante il conseguimento dell’abilitazione professionale.
Nota: A partire dall'01.01.2012 la Legge 183/2011 (art. 15) ha apportato delle modifiche alle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. In particolare, si prevede che: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47" (autocertificazioni).
Pertanto presso le Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi, come nel caso dell’iscrizione all’Albo presso gli Ordini professionali, dovrà essere presentata l'autocertificazione relativa al conseguimento dell’abilitazione professionale (vedi fac-simile qui di seguito).
Il certificato sostitutivo potrà essere destinato soltanto ad enti diversi da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.
Certificato sostitutivo del diploma originale di abilitazione
Il certificato "sostitutivo", così denominato perché sostituisce temporaneamente il Diploma originale di abilitazione, viene rilasciato in unico esemplare e deve essere conservato in originale e restituito agli uffici di competenza all’atto della consegna del Diploma di abilitazione.
Per ottenere il certificato sostitutivo è necessario presentare o inviare:
- domanda di rilascio del certificato (scaricabile qui di seguito) munita di marca da bollo da € 16;
- ulteriore marca da bollo (€ 16) da apporre sul certificato di cui si richiede il rilascio;
- ricevuta del versamento della "tassa di abilitazione" a favore della Regione o Provincia Autonoma in cui è stato conseguito il titolo di studio (se non già precedentemente inviata);
- documento di identità (o fotocopia nel caso di spedizione)
Il certificato sostitutivo può essere ritirato dall’interessato oppure da altra persona delegata al ritiro dello stesso. La persona delegata dovrà presentarsi munita di delega sottoscritta, un proprio documento di identità e fotocopia della carta di identità del delegante.
L'abilitato o l'abilitata può, previa compilazione dell'apposita sezione della domanda di rilascio, richiedere la spedizione del certificato per posta all'indirizzo desiderato.
Si consiglia di anticipare la richiesta via mail (vedi box contatti) per accordarsi con gli Uffici sul giorno del ritiro non appena il certificato sarà stato predisposto e firmato.