Rinuncia
Può essere effettuata in qualsiasi momento, compilando il modulo di rinuncia ed inviandolo al Coordinatore del Dottorato e alla Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione, Polo di riferimento. La rinuncia è irrevocabile.
In seguito ad essa il dottorando o la dottoranda decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non spettante.
In caso di rinuncia, sospensione, esclusione o decadenza dal Dottorato, al fine della corresponsione della mensilità della borsa si considera ogni frazione uguale o superiore a 15 giorni di frequenza.
Esclusione
È prevista, con delibera del Collegio dei docenti, in caso di:
- risultati insufficienti nelle eventuali prove di valutazione in itinere previste durante l'anno di corso;
- giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso;
- prestazioni di lavoro svolte senza autorizzazione del Collegio dei Docenti;
- assenze ingiustificate e prolungate o irreperibilità prolungata;
- specifiche ipotesi contenute nelle Norme Attuative di ciascun Dottorato.
Sospensione
Informazioni generali
È diritto del dottorando/della dottoranda ottenere la sospensione in caso di:
- maternità (v. approfondimento) /paternità,
- grave e documentata malattia,
- frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti.
Se determinata da cause diverse dalle precedenti e comunque dovute a gravi e documentati motivi personali, la richiesta di sospensione deve essere autorizzata dal Collegio dei Docenti cui va presentata la richiesta.
Modalità di richiesta
È necessario presentare il modulo “Richiesta sospensione”, completo di idonea documentazione giustificativa, all’Ufficio Dottorati – Polo di riferimento.
La sospensione non può essere richiesta in maniera retroattiva.
Borsa di dottorato e carriera
Durante il periodo di sospensione
- L’erogazione della borsa è congelata e differita dell’effettiva durata dell’interruzione;
- non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa legata al Dottorato (es. missioni all'estero nell'ambito del Dottorato).
Al termine del periodo di sospensione
- Deve essere trasmessa all’Ufficio Dottorati – Polo di riferimento una dichiarazione di ripresa della frequenza delle attività del Corso (modulo "Dichiarazione rientro dopo sospensione") controfirmata dal Coordinatore/dalla Coordinatrice.
- Il dottorando/la dottoranda è tenuto/a a recuperare il periodo di sospensione.
- Ogni scadenza amministrativa è differita per una durata pari al periodo di sospensione.
Sospensione per maternità (obbligatoria e facoltativa)
In base a quanto disposto dal D.Lgs 151/2001, dalla Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, nel caso di maternità, la frequenza alle attività del dottorato è interrotta per un periodo obbligatorio di 5 mesi: a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi (2+3), oppure a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi (1+4) con attestazione del medico per l’8° mese, oppure esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi (0+5),secondo le modalità di seguito descritte.
Modalità di richiesta
Con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto all’inizio del periodo di sospensione obbligatoria la dottoranda deve inoltrare al Coordinatore/alla Coordinatrice e per conoscenza anche all’Ufficio Dottorati – Polo di riferimento un'apposita richiesta, corredata da certificato medico indicante la data presunta del parto. Entro 15 giorni dalla nascita del figlio, deve poi inviare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti la data del parto.
Modalità per richiedere il posticipo (astensione di 1 mese prima del parto e 4 mesi successivi, oppure 5 mesi dopo il parto)
Se l’interessata vuole posticipare l’astensione obbligatoria al mese precedente la data presunta del parto, oppure 5 mesi dopo il parto, dovrà presentare all’Ufficio Dottorati – Polo di riferimento, entro la fine del 7° mese, apposita richiesta allegando:
-
certificato del ginecologo che attesta che la proroga dell’attività fino all’ottavo mese - oppure fino alla data del parto - non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (se il ginecologo non è convenzionato con il SSN è necessario rivolgersi all’ASL per ottenere la certificazione di idoneità alla frequenza delle attività del dottorato).
- Nel caso in cui la dottoranda sia già sottoposta a sorveglianza sanitaria in funzione del "profilo di rischio" legato alla sua attività (v. di seguito alla voce "Salute e sicurezza”) va allegato anche il certificato del Medico Competente d'Ateneo.
Attenzione: l’appuntamento con il Medico Competente d'Ateneo deve tenersi nella settimana precedente la scadenza del settimo mese. Si prega di concordare con anticipo l’appuntamento, contattando l'Ufficio Sorveglianza Sanitaria (email: sorveglianzasanitaria [at] unitn.it).
Sospensione facoltativa
È possibile beneficiare di un ulteriore periodo di sospensione per ulteriori sette mesi (sospensione facoltativa) dalla fine del periodo di astensione obbligatoria. La richiesta andrà trasmessa, almeno 15 giorni prima del termine dell’astensione obbligatoria, al Coordinatore/alla Coordinatrice del Corso di Dottorato, alla segreteria del Dottorato e in copia all'Ufficio Dottorati – Polo di riferimento. Per usufruire di questo periodo è necessario presentare il modulo “Comunicazione maternità facoltativa” (disponibile nel box download) al Coordinatore/alla Coordinatrice del Corso di Dottorato, alla segreteria del Dottorato e in copia all'Ufficio Dottorati – Polo di riferimento almeno 15 giorni prima del termine dell’astensione obbligatoria.
Indennità di maternità
Le dottorande iscritte alla gestione separata possono richiedere all’INPS l’indennità di maternità, se nei 12 mesi precedenti i 2 mesi prima del parto siano state versate almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta. Per informazioni più specifiche (requisiti, importo, ecc.) si invitano le dottorande a consultare la pagina web Indennità per congedo di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori dipendenti e per iscritti alla Gestione Separata e a contattare direttamente l’INPS.
Salute e sicurezza
Gli agenti fisici (es. radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi), chimici (es. cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione), biologici e particolari condizioni di lavoro (es. trasporto e movimentazione di carichi, rumore, sollecitazioni termiche) possono essere nocivi per la madre e il nascituro. La pericolosità può derivare dalla manipolazione diretta delle sostanze ovvero per esposizione in ambienti potenzialmente a rischio, quali i laboratori, soprattutto nei primi tre mesi di gravidanza. Al fine di evitare qualunque situazione di rischio alla salute della gestante e del nascituro, le dottorande in gravidanza che si trovino ad operare in tali condizioni, devono comunicare il proprio stato di gravidanza al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Direttore della struttura presso cui operano. In collaborazione con il medico competente verranno indicate le eventuali azioni per evitare qualunque rischio indebito. In qualunque momento della gravidanza, qualora sussistano esigenze di tutela della salute e della sicurezza della gestante e/o del nascituro, la sospensione per maternità può essere disposta d’ufficio dal Collegio Docenti, sentito il Direttore della struttura interessata.
Indennità di malattia
Coloro che sono beneficiari e beneficiarie di borsa di studio iscritti/e alla gestione separata e non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie possono richiedere all’INPS l’indennità di malattia, se nei 12 mesi precedenti la data iniziale della malattia siano state versate almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta e purché la malattia sia superiore ai quattro giorni.
Per informazioni più specifiche (requisiti, importo, ecc.) si invitano i dottorandi e le dottorande a consultare la pagina web “Malattia” dell’INPS.