In caso di soggiorni all'estero per attività inerenti al dottorato, preventivamente autorizzati dei coordinatori di corso o dal Collegio dei docenti, l'importo della borsa di studio è aumentato del 50%.
Possono fruire della maggiorazione i dottorandi e le dottorande titolari di borsa. A decorrere dal 38° ciclo, analogo supporto finanziario è garantito anche agli iscritti senza borsa, ad eccezione di coloro che risultano beneficiari di borsa di studio o di sostegno economico nell’ambito di specifici programmi di mobilità (art. 9 co, 6 del D.M. 226/2021).
L’incremento viene riconosciuto per soggiorni all’estero effettuati entro la conclusione dell'ultimo anno di dottorato (non hanno diritto alla maggiorazione di borsa coloro che sono in attesa di esame finale).
È da considerarsi permanenza all'estero un periodo continuativo non inferiore a un mese e complessivamente:
- non superiore a 18 mesi per i dottorandi e le dottorande iscritte fino al 37° ciclo compreso
- non superiore a 12 mesi (18 mesi nel caso di percorsi realizzati in co-tutela di tesi, a seguito della sottoscrizione di un'apposita convenzione) per i dottorandi e le dottorande iscritte dal 38° ciclo.
L’ammontare della maggiorazione è calcolato sulla base del numero di giorni di effettiva permanenza, comprovata mediante attestazione rilasciata dall'istituzione straniera presso la quale si è svolta l'attività di studio e/o di ricerca.
L’aumento della borsa per soggiorno all’estero è erogato al termine del periodo di soggiorno, salvo i casi di richiesta di anticipo, ed è svincolato dal pagamento della borsa di studio.
Per richiedere la maggiorazione di borsa è necessario presentare:
- il modulo di richiesta della maggiorazione (vedi documentazione)
- il modulo di autorizzazione del coordinatore o della coordinatrice (se il periodo all’estero è inferiore o uguale a 6 mesi)
- la delibera del Collegio dei docenti (se il periodo all’estero è superiore a 6 mesi).
La modulistica deve essere inviata o consegnata alla Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione del polo di riferimento.
La borsa di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata (art. 2 comma 26 Legge 335/95 e successive modificazioni), pertanto i dottorandi e le dottorande non titolari di borsa che intendano chiedere la corresponsione della maggiorazione devono preventivamente effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS.
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata.
In caso di permanenza all'estero pari o superiore a tre mesi, è possibile richiedere un anticipo del 60% dell’importo previsto, indicando tale opzione nel "Modulo richiesta maggiorazione borsa”.
Per ricevere la liquidazione dell’anticipo entro la data della partenza indicata nel suddetto modulo, la richiesta dovrà essere presentata almeno 2 mesi prima della partenza stessa. In caso di richieste presentate tardivamente e/o a ridosso della partenza, non è garantito che l’anticipo verrà erogato prima dell’inizio del periodo all’estero.
La quota restante (conguaglio del 40%) verrà liquidata al termine del periodo all’estero, su presentazione del certificato comprovante l’effettiva permanenza rilasciato dall'ente ospitante.
Al rientro si dovrà presentare alla Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione del polo di riferimento un certificato rilasciato dall'ente/istituzione presso il quale è stato trascorso il periodo di ricerca (vedi fac-simile come esempio nella documentazione), attestante l'effettivo periodo di permanenza.
N.B. il certificato deve essere in originale, avere data contestuale o successiva alla fine del periodo e riportare il timbro dell'ente ospitante oppure essere stampato su carta intestata.